INAIL - DIREZIONE GENERALE -
DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Circolare n. 8 del 22 gennaio 2004
Oggetto: Rivalutazione del minimale e del massimale di
rendita a decorrere dal 1° luglio 2003. Tabelle riassuntive
(integrazione della circolare n. 36/2003).
Quadro
Normativo
- D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124:
"Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali". Articolo 116, comma 3, e
successive modificazioni: minimale
e massimale di rendita.
- Decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma
dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144".
Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite.
- Decreto 31 luglio 2003 del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze: "Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate
dall’INAIL con decorrenza 1° luglio 2003 per il settore
industria." (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2003). Articolo 1,
comma 1: minimale e massimale di
rendita dal 1° luglio 2003.
- Circolare
n. 67/2000:
“Integrazione della circolare n. 61 2000 a seguito della rivalutazione del
minimale e massimale di rendita a decorrere dal 1 luglio 2000. Tabelle
riassuntive”.
- Circolare
n. 80/2001:
“Integrazione della circolare n. 61/2001 a seguito della rivalutazione del
minimale e massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2001. Tabelle
riassuntive”.
- Circolare
n. 5/2003:
“Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1°
luglio 2002.
Tabelle riassuntive (integrazione della circolare n. 45/2002)”.
- Circolare
n. 36/2003:
“Determinazione per l'anno 2003 dei limiti minimi di retribuzione
imponibile giornaliera per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di
previdenza ed assistenza sociale. Principi e criteri di
calcolo delle retribuzioni effettive minime e delle retribuzioni
convenzionali. Premi speciali unitari: principi e criteri di
calcolo. Minimale e massimale di rendita in vigore fino
al 30 giugno 2003”.
PREMESSA
Il
decreto interministeriale 31 luglio 20031
rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore
industriale con decorrenza 1° luglio 2003 e stabilisce il minimale ed il
massimale di rendita nelle misure di €.
12.106,50 e di €. 22.483,50.
Sulla base di tali importi, si aggiornano le tabelle illustrate nella
circolare n. 36/2003.
TABELLE
RIASSUNTIVE
1.
Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari
al minimale di rendita2
* per
arrotondamento del valore di €. 40,355
2. Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui
all’articolo 230-bis c.c.3
* per
arrotondamento del valore di €. 40,365
3. Lavoratori di società ex compagnie e
gruppi portuali di cui alla legge n. 84/19944
4. Lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto
part-time5
* per arrotondamento del valore di €. 74,945
5. Lavoratori dell’area dirigenziale
con contratto part-time6
* per arrotondamento del valore di €. 9,368 (74,95 : 8)
6. Retribuzione di ragguaglio7
* per
arrotondamento del valore di €. 40,355
7. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati8
8. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi
professionisti dipendenti9
9. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti
ad esperienze tecnico–scientifiche od esercitazioni
pratiche o di lavoro10
Dal 1°
luglio 2003, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a
€.
1,94 e, quindi, l’importo dovuto per la
regolazione relativa all’anno scolastico 2002/2003
risulta uguale a €. 1,91
(calcolato sommando 8/12 di €. 1,89 e 4/12 di €. 1,94).
Pertanto,
in ordine al periodo luglio – ottobre 2003, va
applicata una integrazione di €. 0,02 rispetto
al premio di €. 1,89 già richiesto, di cui si terrà conto
nella regolazione dei premi per il suddetto periodo.
Si
riassumono, dunque, gli importi da applicare per la regolazione del premio 2002/2003 e per l’anticipo del premio 2003/2004:
Tabelle riepilogative
Il
riepilogo per gli anni 1994 – 2003 delle retribuzioni convenzio-nali stabilite
con decreto ministeriale, a livello nazionale, da variare secondo la
rivalutazione delle rendite è illustrato nell’allegato
1.
Il riepilogo per gli anni 1993 – 2003 delle altre
retribuzioni con-venzionali stabilite con decreto ministeriale a livello
nazionale è illustrato nell’allegato
2.
Il riepilogo per gli anni 1995 – 2003 delle retribuzioni
convenzio-nali stabilite con legge è illustrato nell'allegato
3.
_______________________________
1.Gazzetta Ufficiale n. 248
del 24 ottobre 2003.
2.Cfr. Circolare n.
36/2003, paragrafo 5.1.
3.Cfr. Circolare n.
36/2003, paragrafo 5.2.
4.Cfr. Circolare n.
36/2003, paragrafo 5.3.
5.Cfr. Circolare n.
36/2003, paragrafo 6.3 (1^ tabella).
6.Cfr. Circolare n.
36/2003, paragrafo 6.3 (2^ tabella).
7.Cfr. Circolare n.
36/2003, paragrafo 7.
8.Cfr. Circolare n.
36/2003, paragrafo 8.
9.Cfr. Circolare n.
36/2003, paragrafo 9.
10.Cfr. Circolare n.
36/2003, paragrafo 10.7.
Allegati
3
Note: per gli allegati, il link
rimanda al sito Inail.
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